Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic procedural termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agenzia delle Entrate's submission of a definitive list of concluded cases. The plaintiff argued against the automatic termination, but the court found the procedural requirements of the new law were met. Consequently, the process ended without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically included in the list of concluded cases under the new procedural law, the litigation is extinguished without the need for a specific ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11536/2022 R.G. proposto da MINGOLLA STELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato FUMAROLA STEFANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. T aranto n.2936/2021 depositata il 08/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS