Cassation court remands case to lower court to document tax dispute settlement via expedited procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Court's judgment, ordering a remand to the lower court for further proceedings. The appellant argued that the tax collection agency lacked standing because the tax authority was already a party, while the lower court had rejected the taxpayer's claims regarding notification defects and procedural violations. The Court found the appeal inadmissible due to a lack of evidence proving the taxpayer had successfully utilized the expedited tax dispute resolution procedure, necessitating a remand to document this status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 14 D.Lgs. 546/92: The court must remand the case to the lower court when the appellant fails to provide evidence of the completion of the expedited tax dispute resolution procedure, thereby preventing the immediate dismissal of the appeal on procedural grounds.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13763/2016 R.G. proposto da : RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato RUSSILLO GERARDO (RSSGRD62B22A615E) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FINOCCHIARO SANTO (FNCSNT57L27C351P) -ricorrente- contro IGEA DI FURNERI SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO (SCRFNC70A06L840N), con domicilio digitale alla PEC ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - PALERMO - SEZ.DIST.
CATANIA n.5144/2015 depositata i l 14/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: IGEA DI FUMERI S.R.L. era attinta da cartella di pagamento n. 29320130030597766000, con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod Unico 2012, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972, le veniva chiesto il pagamento di euro 564.572,72 a titolo di recupero IVA ed IRES per l'anno di imposta 2011. La contribuente proponeva ricorso, notificandolo a RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A., mediante il quale deduceva inesistenza della notifica, inesistenza della pretesa tributaria, omesso invio di avviso bonario ex art. 5 l. n. 212 del 2000, violazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, violazione dell’art. 111 Cost. e difetto di motivazione.
Si costituiva Riscossione Sicilia eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore, rilevando nel merito la legittimità del proprio operato e contestando comunque la carenza di legittimazione passiva sulle doglianze di natura meritale. Con ordinanza n. 5649/11/14, la CTP di Catania disponeva a cura del ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che tuttavia non si costituiva. Detta CTP con sentenza n. 283/11/15 rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello nei confronti di Riscossione Sicilia, la quale si costituiva eccependo preliminarmente, di nuovo, la non integrità del contraddittorio. La CTR della Sicilia, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello, osservando: - spetta all’agente della riscossione chiamare in causa l’ente impositore ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992; -per quanto debba ritenersi la validità della notifica della cartella ed in ogni caso la sanatoria dei relativi vizi, “nessuna giustificazione è stata fornita dall’Ufficio, rimasto contumace, con riguardo al merito delle contestazioni[,] con particolare riferimento alla procedura, non conforme alla normativa, per [l’]applicazione dell' art. 36-bis del D.P.R n. 600/73 e omesso invio dell'avviso bonario […]”.
Propone ricorso per cassazione Riscossione Sicilia con due motivi. Resiste la contribuente con articolato controricorso. Riscossione Sicilia altresì deposita telematicamente, addì 25-26 settembre 2023, ampia memoria illustrativa delle proprie ragioni, anche in chiave di replica al controricorso. Considerato che: I motivi di ricorso sono volti a dedurre: 1) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. ed anche n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione”.
La CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; 2) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e [dell’]art. 39 D.Lgs. 112/99”. “L'ente impositore era già parte del giudizio e il concessionario per la riscossione non aveva certo l'onere di effettuare nuovamente la chiamata in causa dell'ente”. Preliminarmente, a fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che, agli atti del fascicolo cartaceo, risulta un’“istanza di fissazione udienza” in data 28 dicembre 2020, a seguito di diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, giusta prot. n. 155376 del 2019 (cfr. secondo fg. della stessa).
Risulta altresì – sebbene senza l’accompagnatoria di alcuna istanza o nota – attestazione circa l’avere la contribuente presentato “domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” ex art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022. Giusta nota di deposito telematico in data 21 giugno 2023, il difensore della contribuente allegala “domanda” e la relativa ricevuta di presentazione. Tuttavia, in riferimento alle sorti di detta “domanda”, con particolare riferimento all’accettazione ed al pagamento del dovuto, indicato come asseritamente già versato nel corso del giudizio , nessuna documentazione consta versata nel fascicolo (né cartaceo né telematico).
Sorge dunque necessità di disporre rinvio della causa a nuovo ruolo affinché le parti, entro 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, abbiano a documentare l’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti, nei 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, di documentare l’eventuale perfezionament