Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic dismissal under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on a 2023 decree. The State argued that the automatic dismissal procedure under the new law had been completed, while the taxpayer contended otherwise. The court upheld the extinction because the statutory conditions for automatic dismissal were met without a formal denial of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that when a tax dispute is listed for automatic dismissal under the new law, the process extinguishes automatically unless the parties explicitly request a hearing to contest the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6570/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SOFINGI SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato COVINO EMILIANO, unitamente all'avvocato LUPI RAFFAELLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SARDEGNA - SEZ.DIST. SASSARIn.694/08/2019 depositata il 27/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS