Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the 2023 tax declaration list.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the lower court listed the case in the 2023 tax declaration list. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant contended that the procedural listing under the 2023 decree automatically terminated the proceedings. The court ruled that the statutory listing mechanism effectively ended the case without a substantive trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax dispute in the annual declaration list pursuant to the 2023 decree automatically extinguishes the proceedings, rendering further hearings unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22724/2022 R.G. proposto da CEFALO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FABBRIZI CRISTIANA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST. Salerno n. 2285 /05 /2022 depositata il 04/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Rom