Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a list by the Revenue Agency. The lower court ruled that the procedural steps mandated by the new legislative decree had been completed, resulting in the automatic termination of the case. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute was resolved by the statutory mechanism for extinguishing proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, d.l. n. 13/2023; When the Revenue Agency submits a list documenting the regular conclusion of proceedings, the litigation is automatically extinguished without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24856/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RIMORIMMOBILIARE SRL, rappresentata e difesa dell’avvocato MARCHESELLI ALBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANAn.453/06/2022 depositata il 24/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO