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Ordinanza — n. 34035/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as tax authority requests dismissal due to settled matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34035/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional court decision that partially settled the case. The authority argued the lower court failed to declare the matter settled regarding VAT, while the taxpayers contended the court correctly applied the new law. The court ruled that since the tax authority itself requested dismissal based on the settled nature of the dispute, the judgment must be quashed and the case extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 d.l. n. 119/2018; Art. 39 comma 12 D.L. 98/2011: When the tax authority requests dismissal of a cassation appeal citing the cessation of the subject matter of the dispute, the Court must declare the judgment quashed and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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cessation of subject matter tax appeal dismissal D.L. 119/2018 settled dispute Cassation procedure tassazione dell'IVA aliquota IVA ridotta rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 d.l. n. 119/2018
A fronte di quanto precede, le contribuenti nelle more del giudizio hanno depositato istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l.
Art. 39 comma 12 D.L. 98/2011
Artt. 86 e 87 DPR 917/1986
Art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 147 del 2015
147/2015”, difettando il presupposto per l’applicabilità nella specie della norma interpretativa di cui all’art. 5 D.Lgs.
art. 2289 c.c
86 e 87 tuir e dell’art. 2289 c.c., il reddito dichiarato di euro 726.183,38, in ragione dell’alienazione della quota di partecipazione, pari al 50% del capitale, in Galassia 2002 s.r.l., rideterminando le imposte dirette ed indirette.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25964/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende , pec -ricorrente- contro CENTRO SERVIZI DI CECCARELLI TERESA E C. S.A.S., CECCARELLI TERESA e CELLITTI LOREDANA , elettivamente domiciliat e in ROMA VIA ANICIA 6, presso lo studio dell’avvocato BASTONI ENRICA (BSTNRC70E43H5011) pec , rappresentat e e difese dall'avvocato DIANA ANDREA (DNINDR73T14H501K) , pec ; -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 784/2018 depositata il09/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: Centro Servizi di Ceccarelli Teresa e C. s.a.s., in seno alla quale Cellitti Loredana e Ceccarelli Teresa rivestono la qualità di socie, rispettivamente, accomandante ed accomandataria, a seguito di questionario, era attinta da avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 2006, l’Ufficio di Frosinone dell’Agenzia delle entrate contestava l’illegittima detrazione dell’IVA per euro 1.727,61, in ragione dell’acquisto di un’autovettura a mezzo di fattura n. 2003/37, e rettificava in aumento, ai sensi degli artt. 86 e 87 tuir e dell’art. 2289 c.c., il reddito dichiarato di euro 726.183,38, in ragione dell’alienazione della quota di partecipazione, pari al 50% del capitale, in Galassia 2002 s.r.l., rideterminando le imposte dirette ed indirette.

In capo alle socie veniva quindi accertato un maggior reddito di partecipazione. Società e socie presentavano ricorso, accolto dalla CTP di Frosinone con sentenza n. 90/01/13 depositata il 27 febbraio 2013. Proponeva appello l’Ufficio innanzi alla CTR del Lazio, che, con la sentenza impugnata, così decideva: “[I]n parziale accoglimento dell’appello, dichiara cessata la materia del contendere, in ordine al recupero di indebita detrazione IVA nei confronti della società, per intervenuta definizione ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. 98/11; rigetta nel resto”.

Osservava in motivazione la CTR: -fondato è l’appello per non aver il primo giudice, nell’accogliere “in toto” i ricorsi introduttivi, dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla maggiore IVA ascritta alla società; - quanto invece alla pretesa connessa al maggior valore di cessione della quota di partecipazione in Galassia 2000 s.r.l., per quanto l’Ufficio avesse addotto elementi oggettivi che sembravano deporre per la non corrispondenza del valore ad ordinari parametri economici, precludeva una positiva valutazione del gravame “in parte qua” il sopravvenuto art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147 del 2015.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un motivo, cui resistono le contribuenti con controricorso. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 [e] 87 DPR 917/1986 (tuir) e 5 comma 3 D.Lgs. 147/2015”, difettando il presupposto per l’applicabilità nella specie della norma interpretativa di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 147 del 2015. A fronte di quanto precede, le contribuenti nelle more del giudizio hanno depositato istanza di sospensione ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, e, successivamente, l’Avvocatura Generale dello Stato, per l’Agenzia delle entrate, ha depositato “istanza” in data 11 luglio 2023 “di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, rilevando che “la Direzione Provinciale di Frosinone ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018 [e] che la stessa è risultata regolare” e concludendo “affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018”.

All’istanza è allegata “comunicazione di regolarità della definizione della lite”, senza data, a firma del direttore della Direzione Provinciale di Frosinon e dell’Agenzia delle entrate. In ragione di detta istanza, promanante dall’Agenzia delle entrate, unica ad aver interesse a coltivare il ricorso per cassazione che ne occupa, ed altresì del deposito telematico, in data 3 luglio 2003, da parte del difensore delle contribuenti, della prova dell’avvenuto pagamento delle prime rate previste, deve dichiararsi, come dalla predetta Agenzia richiesto, la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.

Le spese restano a carico della parte che le h