Italian Supreme Court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Angelini Holding against the Agenzia delle Entrate's declaration that the tax litigation was extinguished. The lower court ruled the process ended because the tax authority transmitted the case to the extinction list under Article 40 of Law 13/2023, which mandates automatic closure upon regular definition. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the statutory time limits for declaring extinction were met and the parties' request to fix a hearing was inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The transmission of a case to the extinction list by the tax authority automatically declares the process extinguished, barring further proceedings unless specific conditions for a hearing are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5283/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ANGELINI HOLDING SPA, ANGELINI FINANZIARIA SPA, rappresentati e difesi dall’AvvocatoVIGNOLI ALESSIA unitamente all'avvocato LUPI RAFFAELLO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3576/ 09/ 2021 depositata il 16/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/11/2023 Il Presidente