Cassation court declares tax appeal extinguished due to debtor's voluntary adoption of simplified tax definition procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax appeal filed by Ben s.r.l. extinguished after the company voluntarily adopted a simplified tax definition procedure. Although the lower court had rejected the appeal regarding the validity of the tax notice, the Supreme Court prioritized the debtor's commitment to settle the debt under specific legislative provisions. Consequently, the litigation was terminated without a substantive ruling on the procedural defects alleged by the tax authorities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 193 del 2016; Art. 391 cod. proc. civ.: The voluntary adoption of a simplified tax definition procedure by the debtor constitutes an unequivocal renunciation of the pending lawsuit, thereby extinguishing the legal proceedings ex lege.
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Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26362/2015R.G. proposto da Ben s.r.l.,rappresentat a e difes a da gli avvocat i Giambattista Biava e Sandro Verduchi, elettivamente domiciliatopresso lo studio del primo in Roma, via Augusto Bevignani n. 9, giusta procura speciale in calce alricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Varì, presso il cui studio in Roma, via Piemonte n. 39, è elettivamente domiciliata, come da procura in calce al controricorso;
–controricorrente – Oggetto: Tributi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5809/22/2014, depositata il 30.09.2014. Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del27 settembre 2023 . RILEVATO CHE - La CTP di Roma dichiarava inammissibile i l ricors o propost o da lla Ben s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 09720090070042334, per IVA e altro, anno 20 05, in quanto ritenuto tardivamente proposto; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio, ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del giudizio, rigettava l’appello proposto dall a contribuente, osservando che: - nel caso in esame non era necessaria la previa comunicazione , ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in quanto la cartella riguardava il recupero degli importi indicati nella dichiarazione e non versati, per cui non vi era alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione; - la notificazione della cartella esattoriale era stata correttamente eseguitadall’agente della riscossione mediante posta raccomandata; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; - l ’Agenzia delle e ntrate ed Equitalia Sud s.p.a. resistevano con distinti controricorsi.
CONSIDERATO CHE - C on l’unico motiv o , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato inesistente la notificazione della cartella di pagamento impugnata e, quindi, non sanabile, in quanto l’atto impugnato era stato consegnato, a mezzo del servizio postale, presso la sede della società da un soggetto che non risultava qualificato ed in modo non conforme al modello legale , non essendo all’epoca previsto che la notificazione potesse essere eseguita a mezzo posta raccomandata direttamente dal concessionario per la riscossione (Equitalia) ed essendo la disciplina di cui all’art. 156 cod. proc. civ. applicabile ai soli atti processuali; -con successiva memoria del 30.10.2017 , la ricorrente ha depositato istanzaper la cessazione della materia del contendere a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016 , riguardante la cartella impugnata, impegnandosi a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiva la predetta definizione; - ciò posto, come ha più volte affermato questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato d.l. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ex art.391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 29/01/2021, n. 2108;
Cass. 23/06/2021, n. 17915; Cass. 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato; - il giudizio va pertanto dichiarato estinto, in quanto la società ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, come attestato nel prospetto di sintesi, allegato all’istanza e riportante il numero della cartella impugnata e il debito da pagare per taledefinizione; - le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (Cass., 31 marzo 2023, n. 9088); - l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732). Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016; Spese a carico della parte che le ha