Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case ended because the taxpayer failed to request a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, despite the tax authority's list indicating the dispute's regular conclusion. The court upheld this procedural outcome, emphasizing that extinction occurs automatically upon the absence of a specific request to fix a hearing date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a tax proceeding due to the automatic conclusion of the case requires a specific request by the parties to fix a hearing; without such a request, the process terminates and costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29741/2020 R.G. proposto da : TRASPORTI XIMENES SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato RUGGERI IRIS MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.1477/05/2020 depositata il 06/03/2020 ,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC