Italian Supreme Court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into a specific procedural list. The Agency of Revenue argued that this listing, mandated by the new 2023 law, confirmed the regular conclusion of the dispute without any formal denial. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the burden of advanced costs on the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the statutory list for extinguishing proceedings automatically terminates the litigation, barring further action unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22055/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro CALDARELLI ARTURO SRL, CALDARELLI CESARE, SOCIETA' GESTIONE PARCHEGGI SRL, rappresentati e difesi in secondo grado da GHINAMO GIAN CARLO, GRAZIETTI MARCO, LAMANNA VALENTINA E ZANZOTTERA LUCA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 228/02/2022 depositata il 23/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR