Decreto — n. 33929/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali ma che le stesse, attesa la posteriorità del formarsi dell’orientamento giurisprudenziale rispetto alla data di proposizione del ricorso, possono compensarsi tra le parti costituite ; mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’intimata che non ha svolto attività difensiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 33929/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali ma che le stesse, attesa la posteriorità del formarsi dell’orientamento giurisprudenziale rispetto alla data di proposizione del ricorso, possono compensarsi tra le parti costituite ; mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’intimata che non ha svolto attività difensiva.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22653/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FIDERIO LUISA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli A vv .ti CARDONE LUIGI (CRDLGU68M11H703S), CIMINO LUIGI (CMNLGU67M23C342U) -controricorrente- nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE RAGUSA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n.3972/2015,depositata il 21/09/2015.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali ma che le stesse, attesa la posteriorità del formarsi dell’orientamento giurisprudenziale rispetto alla data di proposizione del ricorso, possono compensarsi tra le parti costituite ; mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’intimata che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensaintegralmente fra le parti le spese del procedimento