Ordinanza — n. 33926/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23905-2016proposto da: COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI TERRITORIO RAVENNATE, in persona del legale rappresentantepro tempore COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA, in persona del legale rappresentantepro tempore ECOCAMER S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliat e in ROMA, presso l o studio dell’Avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentate e difese dall’Avvocato ANTONIO VINCENZI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso —ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso la sentenza n. 2086/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositatail 22/7/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE le società indicate in epigrafe propon gono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 166/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, in accoglimento del ricorso proposto dalle suddette societàavverso cartella esattoriale per mancato pagamento imposta di registro; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1 va preliminarmente dato atto che entrambe le parti hanno depositatomemorie, con richiesta di estinzione del giudizio, evidenziando che la controversia relativa all’avviso di accertamento, prodromico rispetto alla cartella di pagamento impugnata, era stata oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 conv., allegando relativa documentazione; 1.2. deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere; 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33926/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 2086/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositatail 22/7/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE le società indicate in epigrafe propon gono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 166/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, in accoglimento del ricorso proposto dalle suddette societàavverso cartella esattoriale per mancato pagamento imposta di registro; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1 va preliminarmente dato atto che entrambe le parti hanno depositatomemorie, con richiesta di estinzione del giudizio, evidenziando che la controversia relativa all’avviso di accertamento, prodromico rispetto alla cartella di pagamento impugnata, era stata oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 conv., allegando relativa documentazione; 1.2. deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere; 2.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23905-2016proposto da: COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI TERRITORIO RAVENNATE, in persona del legale rappresentantepro tempore COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA, in persona del legale rappresentantepro tempore ECOCAMER S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliat e in ROMA, presso l o studio dell’Avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentate e difese dall’Avvocato ANTONIO VINCENZI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso —ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso la sentenza n. 2086/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositatail 22/7/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del23/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE le società indicate in epigrafe propon gono ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 166/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, in accoglimento del ricorso proposto dalle suddette societàavverso cartella esattoriale per mancato pagamento imposta di registro; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1 va preliminarmente dato atto che entrambe le parti hanno depositatomemorie, con richiesta di estinzione del giudizio, evidenziando che la controversia relativa all’avviso di accertamento, prodromico rispetto alla cartella di pagamento impugnata, era stata oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018 conv., allegando relativa documentazione; 1.2. deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere; 2.
è inoltre opportuno compensare integralmentele spese di lite tra le parti in virtù delle modalità di definizione del presente giudizio;3. la declaratoria di estinzione esclude, infine,l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 25485/2018)
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di