Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 33911/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority ruling that civil proceedings extinguished due to timely declaration of extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 33911/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a company against the Revenue Agency's decision declaring civil proceedings extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list, as required by the 2023 decree, documented the regular conclusion of the dispute under the relevant law. Consequently, the court held that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The automatic extinction of civil proceedings upon inclusion in the designated list constitutes a definitive procedural conclusion, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax litigation decreto estintivo civil procedure costs allocation list of cases appeal dismissal procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023
949/17/2022 depositata il 04/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19884/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro EMMETRE MOBILE MULTIMEDIA S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. BELLONE DANIELE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 949/17/2022 depositata il 04/02/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO