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Ordinanza — n. 33905/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax contribution order due to procedural defects and lack of constitutional review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33905/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Alessandra Moroni's cassation appeal against a regional tax commission's decision regarding unified contributions. The court found the appeal inadmissible because the procurator's authority was not properly authenticated and the constitutional challenge lacked sufficient detail. Consequently, the lower court's ruling upholding the tax order was confirmed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3-4-5 c.p.c.; Art. 111 Cost. c. VII: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the alleged procedural nullity stems from an unauthenticated power of attorney or when constitutional challenges are not sufficiently articulated to allow for a substantive review.

Parole chiave

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unified contribution order procedural nullity unauthenticated power of attorney constitutional review tax appeal dismissal cassation procedure legal costs allocation difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3-4-5 c.p.c.
Motivo (motivo ex art. 360 n.
Art. 111 Cost. c. VII
3-4-5 cpc e art. 111 Cost c.
Art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
con riferimento alla condanna alle spese di giudizio, va ricordato che l’art. 15 d.lgs.
Art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241
11, comma 2, ultima parte, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Motivo (motivo ex art. 360 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
va, infine, dato conto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 2697 c.c.
art. 86 cod. proc. civ
19, difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.
art. 11 disp. att. c.c
ed anche sempre per il presidente del tribunale ex art. 11 disp. att. c.c.
art. 366 cod. proc. civ
soprattutto, l’esposizione del ricorso e della predetta memoria non rispondono ai requisiti di chiarezza, sinteticità e di precisa riferibilità alla decisione impugnata, come imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 7 aprile 2016, n. 78
Corte cost. 29 marzo 2019, n. 67
Corte di Cassazione, n. 27634/2021
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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14031/2020 del ruolo generale, proposto DA M ORONI A LESSANDRA (codice fiscale MRN LSN 67H50 L117 J), residente in Firenze, alla Piazza del Mercato Centrale n. 19, difesa in proprio ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ. - RICORRENTE – CONTRO il M INISTERO DELL ’E CONOMIA E DELLE F INANZE (codice fiscale S EGRETERIA C OMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI F IRENZE , in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – CONTRIBUTO UNIFICATO per la cassazione della sentenza n. 1205/4/2019 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 26 agosto 2019; U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 6 luglio 2023; RILEVATO CHE :

1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 205/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale aveva rigettato il ricorso originario proposto contro cinque inviti di pagamento concernenti contributi unificati emessi dall’Ufficio di segreteria della predetta Commissione; 1.1. nello specifico, il Giudice dell’appello considerava corretta la decisione impugnata, osservando, in linea con le valutazioni rese dalla Commissione provinciale, che non vi erano ragioni per dubitare della legittimità costituzionale del compendio normativo posto a base della pretesa, che non sussistevano motivi di nullità della stessa, in quanto la condotta dell'amministrazione era stata rispettosa delle norme di riferimento (art. 37 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, che aveva modificato l’art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) in materia di liquidazione delle spese degli atti giudiziari nel processo tributario attraverso il meccanismo del contributo unificato di iscrizione a ruolo;

2. con ricorso notificato in data 5 marzo 2020 , Alessandra Moroni proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia;

3. il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Firenze resisteva con controricorso notificato il 2 aprile 2020; CONSIDERATO CHE : 1.la ricorrente, dopo aver ripercorso la vicenda processuale, ha articolato il ricorso in quattro «cd. motivi» (v. pagina n. 15 del ricorso) elaborati nel modo che segue: -«1) cd. Motivo (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII […])», richiamando svariate norme, per eccepire l’incapacità processuale della suindicata controricorrente e la nullità della procura non autenticata rilasciata alla controparte, «poiché il direttore della segreteria della CTP Fi. si era illecitamente assunto la capacità di rappresentare l’ente seppur l’illecita procura del dott.

Sirianni in primo grado riguardasse l’anno 2016 mentre l’appello era del 2017» (v. pagina n. 15 del ricorso), aggiungendo che la «capacità di rappresentare all'esterno l’ente controparte e di sottoscrivere gli atti non è del direttore della segreteria salva possibilità di delega ai sensi della normativa come il dlgvo 165/01 che non è possibile per la capacità processuale ex art. 16 e ss; la segreteria ha in generale i poteri ex Dlgvo 545/92» (v. pagina n. 16 del ricorso); -«2) I cd. Motivo (motivo ex art. 360 n. 3 5 cpc e art. 111 Cost c.

VII […])», assumendo sul punto che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha condannato l'istante alle spese di lite per l'ammontare di 500,00 €, osservando, da un lato, che «[…] i soggetti illecitamente delegati con procura non sarebbero stati comunque oggetti “abilitati” ex art. 12 Dlgvo 546/92 […]» (v. pagina n. 16 del ricorso), «i difensori di controparte non c’erano né per legge vi potevano essere»(v. pagina n. 17 del ricorso) e, sotto altro versante, che «[…] essendo abolite le tariffe non esistono più “i diritti e onorari”» (v. pagina n. 16 del ricorso), lamentando, infine, anche la mancata prova degli esborsi; -«3) III cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 4 cpc e art. 111 Cost c.

VII […])», eccependo la nullità della sentenza perché «non hanno messo i difensori di controparte poiché avrebbero dovuto metterli […]», segnalando che non erano stati indicati nell'atto notificato al destinatario i termini e le autorità a cui era possibile ricorrere e sottolineando che «la sentenza […] è sottoscritta dal presidente e dall’estensore, non dal relatore» (v. pagina n. 19 del ricorso); -«4) cd. motivo (motivo ex art. 360 n. 3-4-5 cpc e art. 111 Cost c. VII […])», eccependo l’omessa «valutazione dei rilievi di nullità anche per incostituzionalità, per gli effetti erga omnes richiesti dalla comparente, partendo dal semplice rilievo del mancato assorbimento dell'onere della prova che grava su controparte della notifica degli atti ex art. 2697 cc che non hanno dato, riguardo alle pec neanche ex 68/05» (v. pagina n. 19 del ricorso);

3. il ricorso si articola lungo quarantacinque pagine, invocando il principio dell’onere della prova circa la notifica degli atti, di «corrispettività della prestazione» (v. pagina n. 21 del ricorso), il tema della «nullità per inadempimento art. 228 DPR 115/02» (v. pagina n. 26 del ricorso), nonché della «nullità ex art. 203 e dell’oggetto della riscossione ex DPR 115/02» (v. pagina n. 27 del ricorso) ed ancora della nullità ai sensi di altre disposizioni del citato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, illustrando il tema dell’«utilizzo della posta elettronica» (v. pagina n. 31 del ricorso), su « chi può provvedere alla notificazione» (v. pagina n. 33 del ricorso) ed intrattenendosi sulla disciplina del d.P.R 11 febbraio 2005, n. 68 (v., pagine nn. 38/42 del ricorso), lamentando infine la «violazione dello Statuto del Contribuente» (v. pagina n. 42 del ricorso);

4. nel ricorso per cassazione risulta, inoltre, avanzata «Istanze di disapplicazione ex art. 5 L. 2248/1865 all. 3 - L. dichiarata fondamentale nel nostro ordinamento dal Dlgvo 179/09 (cfr. anche art. 3 c. II L. 241/90) e di incostituzionalità art. 1 L. cost. 1/48 – art. 1 c. II – 2 - 24 c. I e II - 52 c. I – 54 - 134 - 137 Cost. e 23 c.c. ed anche sempre per il presidente del tribunale ex art. 11 disp. att. c.c. con richiesta di trasmissione ufficio anche da parte del pubblico ministero» ed all’uopo la contribuente ha allegato una memoria di centinaia di pagine spaziando lungo i più vari temi dello scibile giuridico;

5. a fronte dell’illustrato contenuto della sentenza di appello, l’impugnazione risulta, dunque, essersi sviluppata attraverso le sue quarantacinque pagine di ricorso e le centinaia della citata memoria (circostanza questa già emblematicamente distonica rispetto alla semplicità della decisione assunta dal Giudice regionale), dovendo osservarsi che tale memoria si caratterizza per non essere sintetizzabile nel suo, non sempre comprensibile, contenuto essenziale, in ragione delle disquisizioni assai eterogenee, vaganti sulle più disparate disposizioni normative (tra le tante, il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la legge 8 marzo 1999, n. 50, la legge 15 marzo 1997, n. 59, il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la legge 23 dicembre 1999, n. 448, il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in tema di imposta di registro, e di tante altre, inconferenti, disposizioni anche del codice civile), che non hanno una specifica attinenza con la controversia in oggetto;

6. soprattutto, l’esposizione del ricorso e della predetta memoria non rispondono ai requisiti di chiarezza, sinteticità e di precisa riferibilità alla decisione impugnata, come imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato;

7. le contestazioni si caratterizzano, invece, per l’assenza di ogni sforzo di economia processuale, volto a puntare sulla critica diretta alle elementari ragioni su cui si è basata la sentenza impugnata, così trascurando di considerare che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, «con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono […] non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge […] funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità (così Cass.,Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342);

8. il ricorso risulta, quindi, in gran parte, inammissibile, con ciò dovendosi ribadire, nell’analogia delle fattispecie, le valutazioni già espresse da questa Corte con la sentenza n. 35342 depositata il 30 novembre 2022, resa tra le stesse parti sul medesimo tema (cui sono seguite, sempre tra le medesime parti ed in relazione all’analogo oggetto di lite, Cass., Sez. T., 24 luglio 2023, n. 22085; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22382; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22406; Cass., Sez. T., 24 agosto 2023, n. 25254; Cass., Sez. T., 6 settembre 2023, n. 26012;

Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26093; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26109), ai cui più ampi contenuti si rinvia, solo segnalando al riguardo che: - il ricorrente deve, a pena di inammissibilità del ricorso, selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ., così da non rendere oscura - come invece accaduto nella specie - l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì -da una sanzione testuale di inammissibilità; - inammissibile è il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, qualora richieda un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione;

9. per quanto riguarda i «cd. motivi», va, in ogni caso, osservato che: 9.1. risultano infondate le censure relativa al difetto di capacità processuale dell’Ufficio giudiziario resistente, avuto riguardo al disposto dell’art. 11, comma 2, ultima parte, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancelleria o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato»), che consentiva al predetto direttore di stare direttamente in giudizio, mentre non è stata precisata la ragione della dedotta illiceità della procura (non potendo essere tale per la asserita mancata autentica), peraltro senza nemmeno riportare in ricorso, ai fini dell’autosufficienza del relativo motivo, il contenuto della stessa in modo da poterne decifrare la sua effettiva natura e rilevanza; 9.2. con riferimento alla condanna alle spese di giudizio, va ricordato che l’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha sempre normativamente previsto la ripetibilità di dette spese nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), solo alle modalità di determinazione dei compensi, il tutto come ampiamente chiarito da questa Corte con la pronuncia dell’11 ottobre 2021, n. 27634, ai cui contenuti si rimanda, appena aggiungendo che non vi è stata condanna al rimborso delle spese vive; 9.3.

è infondato il terzo «cd. motivo», in quantola sentenza non doveva indicare i difensori dell’Ufficio, poiché non erano stati nominati, il che è conforme al disposto dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (secondo cui «La sentenza deve contenere l’indicazione […] dei difensori se vi sono»), mentre il provvedimento impugnato correttamente ha recato anche la sottoscrizione del relatore/estensore della sentenza; 9.4 non è pertinente il riferimento all’art. 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini della dedotta nullità della sentenza, poiché la relativa disciplina riguarda il procedimento amministrativo e non la sentenza; 9.5.

è inammissibile il quarto motivo («la CTR ha omesso ogni valutazione dei rilievi di nullità anche per incostituzionalità, per gli effetti erga omnes richiesti dalla comparente, partendo dal semplice rilievo del mancato assorbimento dell'onere della prova che grava su controparte della notifica degli atti ex art. 2697 cc che non hanno dato, riguardo alle pec neanche ex 68/05» (v. pagina n. 19 del ricorso), non essendo il suo contenuto, per come desumile anche dalla citata memoria, decifrabile, né pertinente con le ragioni della decisione, appena aggiungendo che il vaglio di costituzionalità della disciplina del contributo unificato (anche) nel giudizio tributario è già stato positivamente effettuato dalla Corte costituzionale (cfr., in particolare, Corte cost. 7 aprile 2016, n. 78 e 29 marzo 2019, n. 67, ai cui contenuti comunque si rinvia);

10. consegue alle riflessioni che precedono il complessivo rigetto del ricorso;

11. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;

12. va, infine, dato conto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna Alessandra Moroni al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della controricorrente nella misura di 500,00 € per competenze, oltre accessori e spese nella mis