Cassation Court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Pasquale Cericola against a tax court decision that declared the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list by the Revenue Agency, pursuant to the 2023 decree, documented the regular conclusion of the proceedings and the absence of any denial of the extinction request. Consequently, the court held that the process was legally terminated, leaving the procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200, Legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. n. 13/2023: The insertion of a tax case into the statutory list for extinguishing proceedings constitutes a definitive conclusion of the litigation, thereby legally terminating the process and allocating costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.336/2023 R.G. proposto da : CERICOLA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’AvvocatoREPPUCCI TEODORO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNOn.7003/05/2022 depositata il 25/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE