Cassation appeal dismissed for non-filing; State Attorney General declared inadmissible due to lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the necessary documents within the statutory deadline. Although the State Attorney General filed a counter-appeal, the Court ruled that the appellant lacked standing to challenge the tax authority's legal mortgage registration on his sister's property. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 81, 100 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the required documents within the prescribed term, and the opposing party lacks standing to contest a third party's rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19326/2022 R.G. proposto da : CARUSO PAOLO -ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l a rappresenta e difende, -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 7059/2021depositata il 06/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023dal Cons.MARCELLO MARIA FRACANZANI .
FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 7059/02/2021 la C.T.R. per la Regione Sicilia confermava la decisione della CTP di Siracusa, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal contribuente per carenza d’interesse per aver quest’ultimo impugnato l’avvenuta comunicazione di iscrizione di ipoteca legale, disposta dall’Agente della Riscossione, su beni di proprietà della sorella, né potendo egli proporre in proprio un ricorso per far valere un altrui diritto giusti gli artt. 81 e 100 c.p.c. Il contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all’Agente della Riscossione e all’Amministrazione finanziaria che sola ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso. CONSIDERATO Il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.. E’ stato infatti affermato che «La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorren te abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello piùampio di contraddire riconosciuto dall'art.370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell' interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. n. 21969/2008)» (Cfr.
Cass., VI, n. 4917/2020). Nella fattispecie in esame l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato il controricorso ivi allegato copia del ricorso notificato, come si evince dal certificato negativo della cancelleria. Tuttavia, questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato depositato in cancelleria entro i termini di cui all’art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La questione è stata risolta con arresto della Sezioni Unite n. 20621/2023, ove è stato affermato che la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.
Si può dunque riconoscere la legittimazione del controricorrente ad una pronuncia sulle spese di lite (Cfr. Cass., VI, n. 4917/2020). Pertanto, il ricorso è improcedibilee tale va dichiarato; Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorsoimprocedibile. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.tremila/00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu