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Ordinanza — n. 33877/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to late filing and client's unilateral withdrawal of the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33877/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Regional Administrative Tribunal against a Regional Tax Commission decision. The appellant had submitted the case late, missing the October 31, 2022 deadline, and subsequently requested to withdraw the appeal on January 16, 2023. The court ruled that the withdrawal was valid without the opposing party's acceptance and that the late filing rendered the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.; Art. 13, D.P.R. 115/2002: A withdrawal of a cassation appeal is effective upon notification to the opposing party's counsel; late filing renders the appeal inadmissible, and the late-filed appeal is extinguished by the withdrawal without further sanctions.

Parole chiave

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late appeal filing withdrawal of appeal unilateral withdrawal inadmissibility contributo unificato rimborso dei contributi contributo alle spese d'amministrazione contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c.p.c.
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um .
Art. 391, c.p.c.
Art. 13, comma 6 bis e 6 bis 1, D.P.R. 115/2002
, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 6 bis e 6 bis 1 del d.P.R.30 maggio 2002, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 6 bis e 6 bis 1 del d.P.R.30 maggio 2002, n.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 738/2023 R.G. proposto da Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,rappresentato e difeso dall’Avv ocature Generale dello Stato , elettivamente domiciliat o in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro Studio Storti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentatae difesa dall’Avv. Carlo Piana e dall’Avv. Michele Rizzo , elettivamente domiciliatopresso la Corte di Cassazione –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.934/2022 depositata il 1° luglio 2022 ;

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 6 novembre 2023dal Consigliere Stefania Billi. Oggetto: Contributo unificato RITENUTO CHE la controversia ha ad oggetto l’omesso versamento del contributo unificato richiesto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia(d’ora in poi ricorrente) richiesto ( con invito al pagamento prot. n. 577/2019 del 4.06.2019)per la proposizione di motivi aggiunti presentati dalla Studio Storti s.r.l. (d’ora in poi controricorrente) nel giudizio innanzi al TAR per la Lombardia, avente R.G. n. 1720/2018; l’atto impugnato d a lla odierna controricorrente confermava la doverosità del pagamento del contributo unificato a seguito delle deduzioni difensive della contribuente, depositate dopo l’inoltro dell’invito al pagamento; la CTPaccoglieva il ricorso dell’attuale controricorrente; la CTRconfermando la decisione di primo grado, ha rigettato l’ appello proposto dall’attuale ricorrente; il ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo e presenta istanza di rinuncia al giudizio, il controricorrente resta intimato.

CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . e , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 6 bis e 6 bis 1 del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, per violazione dei principi generali in tema di struttura del processo amministrativo e di rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti.

2. Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza della ricorrente, presentata il 16 gennaio 2023, con la qualedichiara di rinunciare al ricorso, rappresentando di avere appresoche il termine ultimo per impugnare era il 31 ottobre 2022, mentre il ricorso per cassazione era stato proposto il 4 gennaio 2023. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non richiede accettazione della controparte, restando pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). La rinuncia, nella fattispecie, non necessitava di comunicazione, non essendosi costituita l’intimatache ha solo presentato un atto di accettazione della rinuncia.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara