Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the legislative decree explicitly terminated the proceedings upon the transmission of the case list, noting no formal objection was raised. Consequently, the court upheld the extinction of the case and assigned procedural costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The legislative decree expressly extinguishing tax litigation terminates the proceedings automatically, and the court must declare extinction without further examination of the merits.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24614/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING SPA, INTESA SAN PAOLO SPA, rappresentati e difesi dall’avvocato DI SIENA MARCO, unitamente agli avvocati ANTONINI MASSIMO GUIDO, PELLECCHIA IRENE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1044/ 03/ 2022 depositata il 18/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO