Civil procedure: Court declares civil lawsuit extinguished due to administrative act listing case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil lawsuit extinguished following an administrative act listing the case's regular conclusion. The tax agency argued that the insertion of the case into the closure list under specific legislative provisions documented the regular definition of the dispute. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a civil case in the closure register, the proceedings are deemed extinguished by operation of law, terminating the litigation without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2332/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro POLATO NICOLETTA, SANAVIO ANDREA,rappresentati e difesi dall’ avvocato LUCISANO CLAUDIO, unitamente all'avvocato VULCANO MARIA SONIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1029/05/2018 depositata il 28/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE