Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic dismissal under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling based on new procedural reforms. The taxpayer, Matteo Melley, challenged the tax authority's decision to list the case for automatic dismissal under Article 1 of Law No. 197/2022. The court upheld the lower court's finding that the procedural requirements for automatic dismissal were met, leaving the case closed without a merits decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed for automatic dismissal under the new procedural regime, the litigation is extinguished if no objection is filed within the prescribed timeframe, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.950/2020 R.G. proposto da : MELLEY MATTEO,rappresentato e difeso dagli avvocati FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO IACOBONE GIORGIO MARCO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.711/ 01/ 2019 depositata il 04/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO