Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal declaring civil litigation extinguished by automatic statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared the civil litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree automatically terminated the proceedings without a formal denial. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied to close the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a judicial proceeding is automatically extinguished by statutory provision, the appeal against the extinction ruling is inadmissible as the substantive dispute has already terminated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16500/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GAM SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI NITTO TOMMASO unitamente all'avvocato IULIANO FRANCA, avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIAn.399/03/2020 depositata il 23/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC