Court declares civil proceedings extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished following a decree issued by the Revenue Agency. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute under new legislative provisions, noting the absence of any formal denial. Consequently, the court applied the statutory rule that such procedural extinction automatically terminates the litigation without further action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of civil proceedings due to the insertion of the case in a statutory list terminates the litigation, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21270/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SERVIZI SPECIALI S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato DE TILLA ROBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIAn.1698/03/2021 depositata il 23/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO