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Decreto — n. 33789/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.

Numero d'incarto Decreto — n. 33789/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the lower court listed the case in the closure registry. The taxpayer argued for a hearing to contest the closure, while the State contended the statutory listing automatically terminated the proceedings. The court ruled that the specific procedural mechanism for automatic extinction took precedence, dismissing the request for a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022; When a tax dispute is listed in the closure registry, the proceedings are automatically extinguished without the need for a hearing, unless parties explicitly request one.

Parole chiave

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tax litigation extinction closure registry listing automatic termination proceedings tax dispute resolution procedural default procedura accelerata ritardo del ministero pubblico abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 of Law no. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200 of Law no. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10194/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MAGNIFICO GIANNUNZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati DI PARDO SALVATORE eSANSONE MICHELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Molise n. 90/ 01/ 2023 depositata il 10/03/2023, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS