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Sentenza — n. 33684/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 33684/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33684/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1493/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro CALDERISI ANNA MARIA, CAVALIERE ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato PORTOGHESE ALESSANDRO (PRTLSN78S15A662R), rappresentati e difesi dall'avvocato BALENA GIANPIERO (BLNGPR55C10A662E) -controricorrenti- nonchè contro MANGINI MICHELE -intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della P UGLIA n.1369/2016 depositata i l 31/05/2016 .

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Sentenza — n. 33684/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Successivamente i contribuenti, con atto pervenuto in cancelleria in data 7 giugno 2019, premesso di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite di cui all’ art. 6 d.l. n. 119/2018 e di aver effettuato il pagamento degli importi previsti da tale definizione, hanno formulato istanza di sospensione del processo sino al 31/12/2020. 3.1. Nelle more, essendo intervenuto diniego di definizione agevolata, i contribuenti hanno impugnato innanzi a questa Corte detto provvedimento sulla scorta di un unico motivo. 3.2. L’ ufficio nulla ha dedotto. 3.3.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario esecuzione per crediti fiscali opposizione al precetto esecutivo sospensione della procedura di fallimento assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1493/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro CALDERISI ANNA MARIA, CAVALIERE ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato PORTOGHESE ALESSANDRO (PRTLSN78S15A662R), rappresentati e difesi dall'avvocato BALENA GIANPIERO (BLNGPR55C10A662E) -controricorrenti- nonchè contro MANGINI MICHELE -intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della P UGLIA n.1369/2016 depositata i l 31/05/2016 .

E sul ricorso iscrittosempre al n. 1493/2017 R.G. proposto da: CALDERISI ANNA MARIA, CAVALIERE ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato PORTOGHESE ALESSANDRO (PRTLSN78S15A662R), rappresentati e difesi dall'avvocato BALENA GIANPIERO (BLNGPR55C10A662E) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso diniego di condono; sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha dichiarato di non opporsi all’istanza di sospensione del giudizio; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 5 ottobre 2023, e successivamente in riconvocazione il 23 novembre 2023, dal Consigliere Fabio Di Pisa.

FATTI DI CAUSA 1. l’ Agenzia delle Entrate ha impugnato innanzi a questa Suprema Corte, sulla base di sei motivi, la sentenza n. 1369/27/2016, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in data 31/05/2019 e non notificata, sentenza in forza della quale era stata confermata la pronunzia di primo grado di annullamento di un avviso di liquidazione in materia di registro emesso nei confronti di Anna Maria Calderisi e Antonio Cavaliere.

2. Questi ultimi hanno resistito con controricorso.

3. Successivamente i contribuenti, con atto pervenuto in cancelleria in data 7 giugno 2019, premesso di essersi avvalsi della definizione agevolata della lite di cui all’ art. 6 d.l. n. 119/2018 e di aver effettuato il pagamento degli importi previsti da tale definizione, hanno formulato istanza di sospensione del processo sino al 31/12/2020. 3.1. Nelle more, essendo intervenuto diniego di definizione agevolata, i contribuenti hanno impugnato innanzi a questa Corte detto provvedimento sulla scorta di un unico motivo. 3.2. L’ ufficio nulla ha dedotto. 3.3.

Successivamente, con nota del 20 settembre 2023, Anna Maria Calderisi e Antonio Cavalierehanno chiesto sospendersi il giudizio in ragione della presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 197/2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Osserva questa Corte che la sentenza pronunciata riguarda atti impositivi contemplati nell’elenco, aggiornato al 13/10/2023, recentemente trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

2. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione.

3. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

4. Ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

5. Non ricorrono i presupposti processuali dell’ulteriore versamento del contributo unificato a carico della parte contribuente che ha impugnato il diniego di condono (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 5 ottobre 2023 ed, in riconvocazione, in data 23 Novembre 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente (Fabio Di Pisa ) (Giacomo Maria Stalla)