Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33632/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and case extinguished due to taxpayer's withdrawal of appeal against tax reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33632/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court extinguished the cassation appeal following the taxpayer's formal withdrawal of the case. The underlying dispute involved the tax office reclassifying a lease as a surface right concession, which the taxpayer successfully challenged in lower courts. Since the taxpayer voluntarily abandoned the litigation, the court ruled that no further proceedings or cost allocation were necessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; Art. 72 d.lgs. 300/1999: The withdrawal of a cassation appeal by the taxpayer extinguishes the proceedings, dispensing the court from ruling on costs or imposing the unified fee.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal tax reclassification dispute extinction of proceedings costs allocation rule unified fee exemption rinvio della rendita contestazione della realizzazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 cod.proc.civ.; v.
Art. 72 d.lgs. 300/1999
In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs.
Art. 43 r.d. 611/1993
300 possono avvalersi, ex art. 43 del r.d.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 11 d.l. 50/2017
546, nonché dell’art. 11 del d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. del 30.05.2018, n. 13627
Cass. del 28.03.2012, n. 4950
Cass. del 28.03.2012, n. 4950).
Cass. del 12/11/2020, n. 25625
Cass. del 12/11/2020, n. 25625; Cass.
Cass. del 23.07.2019, n. 19845
Cass. 07/12/2018, n. 31732
"doppiocontributo unificato" (Cass. 07/12/2018, n. 31732;
Cass. 27/04/2018, n. 10198
Cass. 27/04/2018, n. 10198).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26933/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- Contro RETE RINNOVABILE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 625/2019 depositata il11/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE 1.Con avviso di liquidazione n. 111T007461/000/P002 l'Ufficio riqualificava, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 l'atto stipulato l’11 febbraio 2011 tra la Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (d'ora in poi anche "Terna") e Rete Rinnovabile s.r.l. (d'ora in poi, anche "RTR"), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.

RTR impugnò dinanzi alla CTP di Roma il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio. La CTP accoglieva il ricorso. Su appello dell'Ufficio, la CTR del Lazio dichiarava l’inammissibilità del gravame in quanto tardivo, poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 7 febbraio 2017, mentre l’impugnazione era stato consegnato per la notifica l’11 settembre 2017, oltre il temine previsto dagli artt. 51 e 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che, considerata la sospensione feriale dei termini di cui alla legge 742/1969, il termine per impugnava spirava il sette settembre 2017.

Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste la società con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 38 d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 11 del d.l. 10 settembre 2017,n. 50; per avere la CTR omesso di considerare che, ai sensi dell’art. 11 citato in rubrica, Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all' , calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all' …. .

2. In data 3 novembre 2023, l’Agenzia ricorrente ha dichiara to di rinunciare al ricorso per cassazione con contestuale rinuncia della società Terna nei ricorsi in cui essa ha proposto ricorso incidentale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore dell’avvocatura. In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111, del patrocinio dell'Avvocaturadello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dallaprocura ad litem, che trova fondamento nell'intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione.

Ne consegue che gli avvocati delloStato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandatospeciale e che, avendo la difesa dell'Avvocaturadello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati delloStato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa( Cass. del30.05 . 2018 , n. 13627;

Cass. del 28.03.2012, n. 4950). La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 cod.proc.civ.; v. Cass. del 12/11/2020, n. 25625; Cass. del23/07/2019, n. 19845 ), nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l’adesione dell’ente contribuente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., cit.).Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato" (Cass. 07/12/2018, n. 31732;

Cass. 27/04/2018, n. 10198). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella cam