Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law extension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the tax authority's request to list the case for automatic closure. The lower court ruled that the procedural listing under Article 1, paragraphs 186 and 200 of Law No. 197/2022 confirmed the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court held that the proceedings terminated automatically, leaving the parties unable to proceed with the substantive claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a case in the specific register for tax litigation extinction automatically terminates the proceedings, barring further action unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24703/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro INDRACCOLO MARINA, rappresentata e difesa da ll’avvocato TORSELLO ALESSANDRO unitamente all'avvocato INGROSSO ANTONIA nonchécontro INDRACCOLO ROSSELLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.Puglia SEZ.DIST. Lecce n. 685/ 24/ 2022 depositata il 15/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR