Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 33575/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.

Numero d'incarto Decreto — n. 33575/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished after the lower court listed the case in the registry for the closure of proceedings. The plaintiff argued against the automatic termination, but the court found the statutory conditions for extinction met. Consequently, the litigation ended without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The listing of a tax case in the closure registry automatically extinguishes the proceedings unless parties request a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction closure registry listing automatic termination procedural exhaustion tax appeal dismissal procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19327/2022 R.G. proposto da SARNI POTITO NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato BOTTACCHIARI ROBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CHIETI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Abruzzo SEZ.DIST. P escara n. 4/06/2022 depositata il 20/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL P