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Ordinanza — n. 33572/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; tax agency withdrew appeal, causing incidental counterclaim to be absorbed and case extinguished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33572/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the tax agency withdrew its cassation appeal. The agency had challenged a lower court's finding that a lease was actually a surface right concession based on specific contractual clauses. Since the appellant voluntarily abandoned the appeal, the incidental counterclaim was absorbed, and no ruling on the merits or costs was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of the main cassation appeal by the appellant results in the extinction of the proceedings and the absorption of any incidental counterclaim, dispensing the court from ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings incidental counterclaim tax agency surface right concession indennità di prima sistemazione reddito immobiliare contratto d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 2.Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1°, n.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
19845), nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l’adesione dell’ente contribuente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., cit.).
Art. 72 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs.
Art. 43 r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111
300 possono avvalersi, ex art. 43 del r.d.
art. 953 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 30.05.2018, n. 13627
Cass. 28.03.2012, n. 4950
Cass. 28.03.2012, n. 4950).
Cass. 12/11/2020, n. 25625
Cass. 23/07/2019, n. 19845
Cass. 07/12/2018, n. 31732
Cass. 27/04/2018, n. 10198
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35496/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro sul controricorso incidentale proposto da RETE RINNOVABILE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 5609/2018 depositata il16/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE 1.Con avviso di liquidazione n. 111T007452/000/P002 l'Ufficio riqualificava, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Tur), l'atto stipulato l’11 febbraio 2011 tra la Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (d'ora in poi anche "Terna") e Rete Rinnovabile s.r.l. (d'ora in poi, anche "RTR"), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale.

RTR impugnava dinanzi alla CTP di Roma il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio. La CTP accoglieva il ricorso. Su appello dell'Ufficio, la CTR del Lazio confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello ha ritenuto il testo contrattuale assolutamente coerente con il nomen iuris dalle parti attribuito sulla base dell'esame del complesso delle clausole contrattuali - segnatamente della previsione della proprietà degli impianti fotovoltaici in capo al conduttore, su cui grava anche l’onere della manutenzione straordinaria, l’acquisizione della proprietà degli impianti al termine del rapporto quale deroga al regime ordinario della locazione risulta giustificato dall’interesse del proprietario del fondo, posto che gli impianti sono soggetti all’obsolescenza.

Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste RTR con controricorso e propone ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE 2.Con l’unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 nonché degli artt. 952,953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere il giudice a quo escluso, nel caso di specie, la sussistenza, ai fini tributari, del contratto, ad effetto reale, di concessione del diritto di superficie.

Assume la ricorrente che il contratto di affitto concede il godimento di un bene, mobile o immobile, dietro corrispettivo, ma non consente la trasformazione radicale della res locata ad opera del conduttore, il quale deve utilizzarla secondo la destinazione economica attribuitale dal proprietario concedente. Viceversa, nel caso di specie, il contratto consente all'affittuario la trasformazione del bene e la realizzazione di impianti fotovoltaici, effetto che di regola si realizza attraverso la concessione dello jus aedificandi, ed è caratterizzato dalla traslazione, alla scadenza, della proprietà dei manufatti realizzati sul suolo altrui, con accessione della proprietà della costruzione al terreno ex art. 953 cod. civ.; mentre nel contratto di affitto sussiste l'obbligo dell'affittuario di rimuovere le addizioni eseguite dal conduttore, salva la possibilità per il proprietario locatore di trattenerle, accordando al conduttore un indennizzo.

Pertanto, la ricorrente contesta la correttezza dell'interpretazione del negozio che ha portato il giudice di secondo grado a qualificare l'atto, come recante un contratto ad effetto obbligatorio e non reale, nonostante sussistano anomalie rispetto alla causa tipica del contratto di affitto, consistenti nella concessione dello ius aedificandisul terreno affittato; negli oneri di manutenzione straordinaria posti a carico dell'affittuario; e nell'acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte del proprietario del terreno, al termine della concessione. 3.Con il ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 ° , n. 3, cod.proc.civ. violazione e falsa applicazione del art. 52, comma 2 - bis, d .P.R. 131/1986, per avere la CTR ritenuto sufficientemente motivato l'avviso impugnato, che non contiene, contrariamente a quanto asserito, gli elementi richiesti dalla norma indicata per la motivazione degli atti tributari.

4. In data 3 novembre 2023, l’Agenzia ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione con contestuale rinuncia della società Terna nei ricorsi in cui essa ha proposto ricorso incidentale, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite; tale atto è sottoscritto personalmente dal difensore dell’avvocatura. In tema di rappresentanza e difesa in giudizio, le Agenzie fiscali, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. 30 ottobre 1993, n. 6111, del patrocinio dell'Avvocaturadello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dallaprocura ad litem, che trova fondamento nell'intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione.

Ne consegue che gli avvocati delloStato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandatospeciale e che, avendo la difesa dell'Avvocaturadello Stato carattere impersonale, ed essendo quindi gli avvocati delloStato pienamente fungibili nel compimento di atti processuali relativi ad un medesimo giudizio, l'atto introduttivo di questo è valido anche se la sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente ha redatto l'atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della qualità professionale abilitante alla difesa (Cass. 30.05.2018, n. 13627;

Cass. 28.03.2012, n. 4950). La rinuncia al ricorso comporta l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla società, il cui interesse deve ritenersi venuto meno, non sussistendo la possibilità di una pronuncia in suo danno, nel caso in cui sia rinunciato il ricorso principale e, conseguentemente, l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 cod.proc.civ.; v. Cass. 12/11/2020 , n. 25625; Cass.23/07/2019, n. 19845), nulla disponendosi in ordine al governo delle spese del presente giudizio, in quanto l’adesione dell’ente contribuente alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., cit.).

Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato" (Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass.del 27/04/2018 , n. 10198). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese del presente