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Decreto — n. 33553/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 33553/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Association Ananda against the tax authority's declaration that the legal proceedings had extinguished. The lower court ruled that the case ended automatically because the tax authority failed to formally deny the extinction within the strict time limits mandated by the 2022 law. Consequently, the court upheld the decision that the procedural timeline expired without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The expiration of the statutory period for the tax authority to contest the extinction of proceedings results in the automatic termination of the case without further judicial intervention.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limits administrative appeal dismissal procedural default legal standing termination contenzioso tributario procedura pendente assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
190/ 01/ 2021 depositata il 21/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18497/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ASSOCIAZIONE ANANDA, rappresentata e difesa dall’avvocato NAPOLITANO FRANCESCO unitamente all'avvocato MILITERNO ALESSANDRA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Umbria n. 190/ 01/ 2021 depositata il 21/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCE