Court declares tax litigation extinguished due to voluntary settlement under new law, shifting costs to the party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily utilized the simplified dispute resolution procedure and paid the required installments. Although the tax agency had appealed a prior ruling annulling tax notices, the taxpayer's actions under the new law triggered automatic termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that litigation costs remain the responsibility of the party who initially advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., Legge n. 197/2022; Art. 1, comma 198, Legge n. 197/2022: When a taxpayer voluntarily opts for the simplified settlement procedure and pays the due amounts, the litigation is automatically extinguished, and the costs of the extinguished process remain the burden of the party who advanced them.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3284/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro LUNGHINI SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO, 24, presso lo studio dell’avvocato MIGLIO CLAUDIO (MGLCLD83M08E472R) rappresentato e difeso dall'avvocato LOMBARDI DANILO (LMBDNL64B14D086C); -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 965/2019depositata il 10/06/2019 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, e successivamente in riconvocazione il 7 novembre 2023, dal Consigliere Fabio Di Pisa.
RILEVATO CHE 1. l’Agenziadelle Entrate ha impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 965/08/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 10/06/2019 e non notificata, sentenza in forza della quale, in riforma della sentenza di primo grado, erano stati annullati due avvisi di liquidazione (nn. 20121T0000160000 e 20121T0000170000) in materia di registro, anno 2012;
2. il contribuente Simone Lunghini ha resistito con controricorso;
3. successivamente il Lunghini, con atto pervenuto alla cancelleria nel giugno 2023, premesso di essersi avvalso della definizione agevolata delle liti pendenti di cui alla Legge n. 197/2022 e di aver effettuato il pagamento delle rate previste da tale definizione, ha fatto istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite. CONSIDERATO CHE 1. dagli atti allegati alla memoria in data 7 giugno 2023,risulta che Simone Lunghini ha provveduto alla presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ed al versamento degli importi dovuti, come da documentazione allegata (vedasi domande di definizione agevolata relative ad entrambi gli avvisi di liquidazione, attestazione di avvenuta presentazione telematica della predetta; attestazione di pagamento rata tramite modello F24);
2. come accertato dal Collegio la sentenza pronunciata riguarda atti impositivi contemplati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
3. l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
4. pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., va dichiarata l’estinzione del processo;
5. ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 22 giugno 2023 e, in riconvoc