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Decreto — n. 33521/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 33521/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished following a lower court's ruling on an impositivo act. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant relied on the automatic extinction mechanism introduced by Law No. 197/2022. The court upheld the decision because the legislative provision explicitly terminates proceedings when the case is listed for extinction without a formal denial.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197 del 2022; When a case is listed for extinction under the new procedural law without a formal denial, the process is automatically extinguished and the plaintiff's request for a hearing is rejected.

Parole chiave

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automatic extinction procedural termination Law 197 2022 impositivo act civil procedure diritto industriale industria di trasformazione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200, Legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
CATANIAn.2594/17/2022depositata il 25/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23178/2022 R.G. proposto da : INDUSTRIA E COSTRUZIONI SRL, rappresentatae difesa dall' A vvocato MUSCARA' SALVATORE contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.2594/17/2022depositata il 25/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO