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Ordinanza — n. 33510/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; incidental appeal absorbed; no costs due to mutual agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33510/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the main cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the request. The incidental appeal filed by Terna was absorbed because the main appeal's extinction removed the conditional interest required for its decision. Consequently, the proceedings ended without a substantive ruling on the tax classification of the contract.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: The extinction of a cassation appeal due to withdrawal extinguishes the conditional incidental appeal and precludes the application of the additional contribution rule.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings incidental appeal absorption of appeal additional contribution rule tax classification surface right lease proprietà fondiaria agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 52, comma 2-bis, D.P.R. n. 131 del 1986
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Per tuttele parti in causa, stante la sopravvenienza degli eventi processuali qui considerati, n on sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29286/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro LA TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA -intimato- sul controricorso incidentale proposto da LA TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -ricorrenteincidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 1424/2018 depositata il 06/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“concedente”) contro l'avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dalla società con Rete Rinnovabile s.r.l. ( “affittuaria”) , definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e destinato alla costruzione, da parte Rete Rinnovabile s.r.l. , di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.

La società contribuente ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale e memoria. CONSIDERATO CHE Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto negoziale sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione. Con il motivo di ricorso incidentale la società contribuente lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986, per non avere la CTR rilevato la illegittimità, per mancanza di motivazione , dell’avviso impugnato.

Il ricorso principale è stato oggetto di rituale rinuncia,sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. La dichiarazione di estinzione del giudizio, concernente il ricorso per cassazione proposto in viaprincipale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sulricorso incidentale condizionato proposto dal la contribuente ( parte vincitri ce nei gradi di merito). Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto della parte controricorrente (v. documentazione in atti).

Per tuttele parti in causa, stante la sopravvenienza degli eventi processuali qui considerati, n on sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo riguardo al ricorso principale e d assorbitoil ricorso incidentale, nonché integralmente