Italian Court dismisses appeal for lack of service to necessary co-defendant company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a tax ruling because the necessary co-defendant company, Panchetti Costruzioni S.r.L., had not been formally served with the petition. Although the company was a necessary procedural party in the underlying judgment, the petitioners failed to provide proof of its notification. Consequently, the Court ordered the renewal of service to the company and remanded the case for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 164 cod. proc. civ.: An appeal for revocation is inadmissible if the necessary co-defendant has not been properly notified, requiring the court to order renewed service before proceeding.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 24942-2018proposto da: PIZZICORIRITA MARRANI CLAUDIA elettivamente domiciliatein ROMA, presso lo studio dell’Avvocato FABIO FRANCO, rappresentate e difese dall’Avvocato GIUSEPPE FERRARA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– e PANCHETTI COSTRUZIONI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 1961/2018 della CO RTE DI CASSAZIONE , depositata il 26/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/9/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Rita Pizzicori e Claudia Marrani propongono ricorso, affidato a due motivi, per la revocazione ex art. 39 5 n. 4 cod. proc. civ. della sentenza indicata in epigrafe, con cui questa Corteha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 67/2011 della Commissione tributaria regionale della Toscana che, riformando la sentenza di primo grado, aveva respinto i ricorsi, riuniti, proposti dalle odierne ricorrenti e da Panchetti Costruzioni S.r.L.avverso avviso di rettifica e liquidazione dimaggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali in relazione ad atto di compravendita immobiliare stipulato tra le suddette parti in data 18.4.2007; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, Panchetti Costruzioni S.r.L.è rimasta intimat a CONSIDERATO CHE 1.1. non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato, oltre che all’Agenzia delle entrate, a Panchetti Costruzioni S.r.L., nonostante la suddetta società sia litisconsorte necessarioprocessuale in quanto parte del giudizio in cui è stata emessa la sentenza, oggetto della richiesta di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; 1.2. non è statainfatti depositata da parte delle ricorrenti prova della notifica alla suddetta società; 1.3.è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società PanchettiCostruzioni S.r.L., rimasta intimat a .
P.Q.M.
La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione a PanchettiCostruzioni S.r.L., da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di C