Ordinanza — n. 33503/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 9259 / 20 18 propost i da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro RETE RINNOVABILE s.r.l. (C.F.: 10736181008), con sede in Rovereto (TN), alla Piazza Manifattura n. 1, in persona dell'amministratore delegato pro temporedott. Stefano Lagna, rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, da gli A vv.ti Giuseppe Russo Corvace (C.F.:RSS GPP 50D13 L049X;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 33503/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Rete Rinnovabile s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 9259 / 20 18 propost i da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro RETE RINNOVABILE s.r.l. (C.F.: 10736181008), con sede in Rovereto (TN), alla Piazza Manifattura n. 1, in persona dell'amministratore delegato pro temporedott. Stefano Lagna, rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, da gli A vv.ti Giuseppe Russo Corvace (C.F.:RSS GPP 50D13 L049X;
PEC : russoconace@certvirtax.it), Marco Emma (C.F.:MME MRC77C11 G273M ; PEC: emma@cert.virtar.it) e Laura Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 – Rinuncia ricorso per cassazione Trimarchi (C.F.:TRM LRA 74060 H501T; PEC: trimarchi@certvirtaxit), edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Scrofa n. 57 (fax: 06/3244940); -controricorrente – -avverso la sentenza n. 7781/15 / 20 17 emessa d a l la C TR del Lazio in data 19/12/2017 e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che 1. La Rete Rinnovabile s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale concernente la tassazione di un contratto che era intercorso con la concedente Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. che, in luogo di una locazione, era stato riqualificato come atto di concessione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglieva il gravame, affermando che la pattuizione negoziale (e, in particolare, gli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 11) risultava coerente con il nomen iurisindicato della locazione e che le clausole che avevano indotto l’Agenzia (spese straordinarie a carico del conduttore ed acquisizione dell’impianto del fondo gratuitamente a fine contratto) alla interpretazione come superficie del diritto trasferito rientravano nella disciplina liberamente derogabile tra le parti e non risultavano sufficienti a giustificare una riqualificazione del contratto.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La Rete Rinnovabile s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”.
2. Con nota del 3 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare ilricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse delle società resistenti, rilasciata in calce. Lacontroricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscrittianche dai rispettivi difensori. La rinuncia è rituale, ilche determina l'estinzione del processo. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosìdeciso in Roma,