Cassation court declares tax dispute extinguished due to successful simplified payment under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished after the taxpayer completed a simplified payment procedure under the new tax law. The Agency of Revenue argued for a full review of the tax assessment regarding the bankruptcy homologation decree, but the court found the procedural requirements for the simplified settlement had been met. Consequently, the judgment was terminated without further examination of the substantive tax arguments or the request for additional uniform contribution fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 of Law 197/2022; Art. 13, comma 1-quater of DPR 115/2002: The tax dispute is extinguished by declaration when the taxpayer opts for the simplified single-payment procedure, and the additional uniform contribution fee does not apply to a withdrawal from cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25727/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro MAEL S.p.A., domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONEe rappresentata e difesa dall’ avvocato BONZANI ELISA unitamente all'avvocato CORASANITI GIUSEPPE (CRSGPP69A10L049S) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della Lombardia n. 918/2021depositata il 03/03/2021 ;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 918/25/2021 depositata in data 28 gennaio 2021 e non notificata, pronunziando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 6207/2018, in riforma della sentenza di primo grado, annullava parzialmente l’ avviso di accertamento, relativo ad un decreto di omologazione del concordato preventivo, impugnato dalla società Mael S.p.A. determinando la base imponibile in euro 404.611,42 da sottoporsi alla aliquota proporzionale dello 0,50%;
2. l’ Agenzia delle Entrate ha impugnato detta sentenza sulla base di un unico motivo, lamentando, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ art. 21, comma 2 e dell’ art. 43 comma 2 del d.P.R. n. 131/1986, per avere i giudici di appello disatteso i principi di diritto fissati in sede di annullamento in ordine alla natura giuridica del decreto di omologazione del concordato preventivo;
3. la Mael S.p.A. ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. secondo quanto si evince dalla documentazione in atti la società contribuentehanno trasmesso la domanda di accesso alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, della L. 197/2022 e ai fini del perfezionamento della procedura la contribuenteha optato per il pagamento in unica soluzione degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 1, comma 194, della L. 197/2022, avvenuto in data 26/07/2023 e ai sensi dell’art. 1, comma 197, secondo periodo, della L. 197/2022, procedendoal deposito presso l’ ufficio della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti;
2. comestabilito dall’ art. 1, comma 198, della citata L. 197/2022 “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”;
3. per i fatti sopra indicati la definizione agevolata della presente lite si è,dunque, perfezionata nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative in commento - nulla avendo in contrario dedotto l’Agenzia (che non ha depositato memoria) e non risultando dagli atti che sia intervenuto diniego erariale, va dichiarata l’ estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre per le spese che rimangono a carico della parte che le ha anticipate;
4. va dato atto che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; dichiara che le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 18ottobre 2023 Il Presidente (Oronzo De Masi)