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Ordinanza — n. 33498/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to defective power of attorney lacking specific reference to the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33498/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the power of attorney presented by the lawyer lacked specific requirements for a special mandate. The lawyer argued the document was sufficient based on general principles, but the Court found it missing explicit references to the specific judgment and the act of filing the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the lawyer was personally ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 83 c.p.c.: A power of attorney for a cassation appeal must explicitly reference the specific judgment and the act of filing; otherwise, it is null and the lawyer bears personal liability for costs.

Parole chiave

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power of attorney cassation appeal special mandate procedural nullity personal liability litigation costs defective document iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
Art. 83 c.p.c.
36057 del 2022 hanno affermato che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l.
Art. 1367 c.c.
Art. 159 c.p.c.
e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.
Art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’avvocato Fabio Francesco Franco personalmente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art.
Art. 1bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’avvocato Fabio Francesco Franco personalmente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
art. 83 c.p
36057 del 2022 hanno affermato che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c.
art. 365 c.p
141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
art. 1367 c.c
art. 159 c.p
e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 36057 del 2022
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 36057 del 2022 hanno affermato che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art.
Sez. 2. n. 20896 del 2023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19118/2015 R.G. proposto da : EQUITALIA SUD S.P.A. rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Francesco Franco e domiciliata presso il suo studio in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19; –ricorrente– contro Roberto Cristofori, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Augenti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, in via Giuseppe Montanelli n. 11 –controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 764/6/15depositata il 9 febbraio 2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 settembre 2023 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte che, Roberto Cristofori propose opposizione avverso l’iscrizione ipotecaria, n. 2010/000140617, eccependo l’illegittimità del provvedimento opposto, attesa l’omessa notifica delle cartelle esattoriali. Il ricorso venne accolto parzialmente dalla CTP di Roma e la decisione venne confermata dal giudice di secondo grado osservando che “nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno infatti la facoltà, ai sensi dell’art. 58, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre, n. 546 di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.

Nella specie, però, i documenti non sono stati prodotti con l’atto di appello ma l’appellante si è limitato ad una semplice elencazione dei esse e quelli che sarebbero, secondo i suoi intenti le notifiche, non è stato dimostrato, quindi attraverso le relate delle cartelle che rappresentano la totalità del debito sotteso all’iscrizione ipotecaria, che quelle cartelle erano state notificate.” Avverso la prefata decisione propone ricorso per Cassazione Equitalia Sud s.p.a. con un motivounico. Resiste con controricorso Roberto Cristofori eccependo in primis la nullità della procura rilasciata al difensoredella ricorrente.

L’agenzia delle Entrate, non costituitasi nei termini, si è costituita al solo fine della partecipazione alla eventuale udienza di discussione ex art. 370, comma 1, c.p.c. Motivi della decisione 1.L’eccezione in rito proposta dal controricorrente è fondata. La procura conferita all’avvocato Fabio Francesco Franco è la seguente: “Delego l’Avv. Francesco Franco a rappresentare e difendere Equitalia Sud s.p.a. nel presente giudizio per la presentazione dell’appello avverso la CTR 764/06/2015 di Roma n. 4161/35/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (Cristofori Roberto – 97.2015.4588) conferendo ogni più ampio potere relativo al mandato alle liti, ivi compreso quello di intraprendere conseguenti azioni esecutive”.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 36057 del 2022 hanno affermato che in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

Questa Corte (Sez.

2. n. 20896 del 2023) ha, ulteriormente, specificato che la nullità della procura speciale - rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso - è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell'anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione. 2.Nella specie, la procura in atti, risulta sprovvista dei requisiti necessari per potersi ritenere conferita, univocamente, per il presente giudizio di legittimità.

La procura infatti è priva di qualsivoglia riferimento al giudizio di Cassazione, ed anzi l’esplicito riferimento all’appello (se da intendersi riferito alla sentenza oggetto del presente giudizio e non a quella della CTP di Roma) non consente di escludere che possa intendersi conferita per la proposizione del ricorso per revocazione. A ciò si aggiunga che non emerge dalla citata procura nemmeno una univoca indicazione del provvedimento impugnato riferendosi, nello stesso contesto spaziale a due distinti provvedimenti, l’uno emesso dalla CTR n. 764/06/2015 di Roma e l’altro emesso dalla CTP di Roma n. 4161/35/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (laddove peraltro quella oggetto di appello del presente procedimento reca il numero 228/01/2013).

3. Il ricorso per cassazione è in conclusione inammissibile e, per l’effetto deve condannarsi l’avvocato Fabio Francesco Franco personalmente alle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della parte costituita, che si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’avvocato Fabio Francesco Franco personalmente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna l’avvocato Fabio Francesco Franco al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che liquida in Euro 2 . 500,00 oltre euro 200 per borsuali, 15% per contributo spese generali ed accessoridi legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’avvocato Fabio Francesco Franco personalmente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il