Civil procedure dismissed: tax authority wins on automatic extinction of litigation due to administrative listing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a ruling by the Palermo Regional Court. The tax authority argued that the administrative listing of the case under specific 2022 laws automatically extinguished the litigation without a formal denial. The court agreed, holding that the statutory listing mechanism fulfilled the requirements for extinction, thereby terminating the proceedings and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act lists a case for extinction under specific statutory provisions, the litigation is automatically extinguished without the need for a formal judicial denial, terminating the proceedings and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23394/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FLOTT SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL FEDERICO LORENZO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA PALERMO n.5442/ 03/ 2022 depositata il 14/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/11/2023 Il Presidente