Italian Court dismisses tax agency appeal due to missing proof of service notice delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the plaintiff failed to provide proof of receipt for the service notice. Although the agency argued against the NGO's registration, the procedural defect regarding notification rendered the appeal void. Consequently, the court dismissed the case without examining the merits of the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149, ultimo comma, c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the recipient of the service notice fails to produce the receipt of delivery, as the postal service does not perfect the notification without such proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
tola seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore , legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Ibrahim Kodra, qual legale rappresentante dell’Associazione omonima, sedente in Palermo; -intimato - avverso la sentenza n. 4855/01/2020 , pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, pubblicata il 21 settembre 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere Alberto Crivelli; la Corte osserva: Fatti di causa 1. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego d’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, motivato sull’asserita Oggetto:difetto di motivazione assenza di attività concretamente rivolta a soggetti svantaggiati, componenti di collettività, aiuti umanitari. La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR, adìta in sede di gravame dall’Agenzia, confermava la sentenza di primo grado.
2. Ricorre in cassazione l’Ente impositore affidandosi a due motivi. La contribuente è rimasta intimata, ma non risulta prodotta la ricevuta della relativa notificazione. Ragioni della decisione 1. Come premesso fa difetto,nella specie , la prova dell’avviso di ricevimento della notifica, effettuata a mezzo posta, dalla quale possa evincersi il compimento del processo notificatorio medesimo. In proposito, va ricordato che “ Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass.21/07/2021, n. 20778). Da quanto precede consegue quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso.
2. Nulla per le spese essendo la contribuente intimata. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità