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Decreto — n. 33454/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to administrative act listing case closure under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 33454/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the submission of a closure document by the tax agency. The plaintiffs argued against this procedural termination, but the court found the administrative act complied with the new law's requirements for case extinction. Consequently, the court ruled that the legal proceedings ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares that a tax litigation is extinguished when the tax authority submits a document certifying the regular conclusion of the case, thereby preventing further procedural actions unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative closure document Legge 197/2022 provisions procedural termination Corte di Cassazione ruling procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25239/2022 R.G. proposto da : EDIL STRADE SRL, BARONE MASSIMILIANO, rappresentatie difesi dall'avvocato PROZZO ROBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO LEGALE BENEVENTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.2398/ 19/ 2022 depositata il 09/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR