Italian tax court case dismissed due to taxpayer's withdrawal of appeal against land surface right reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of their appeal. The Agenzia delle Entrate had challenged a lower court's decision reclassifying a land lease as a surface right concession, arguing it triggered higher taxes. The court ruled that since the taxpayer voluntarily abandoned the litigation, the case ended without a substantive judgment on the legal merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 dPR n. 131/1986; Art. 391 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws their appeal, the proceedings are extinguished and litigation costs are compensated between the parties.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 31 / 20 20 propost i da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. ( C.F.: 05779661007 ) , con sede in Roma, al Viale Egidio Galbani n. 70, in persona del procuratore pro temporeNicoletta Buonomo (giusta procura per Notaio Marco De Luca del 16 gennaio 2019, rep. 44.317, racc. 25.385), rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso,dagli Avv.ti Giuseppe Russo Corvace (C.F.:
RSS GPP 50D13 L049X ; PEC : Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 – Rinuncia ricorso per cassazione russocorvace@cert.virtax.it),Marco Emma (C.F.: MME MRC 77C11 G273M ; PEC: emma@cen.virtax.it) e Laura Trimarchi (C.F.: TRM LRA 74D60 H501T; PEC: trimarchi@cert.virtax.it), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Consulta n. 1/B (fax:06/3244940); -controricorrente – e RETE RINNOVABILE s.r.l. (C.F.: 10736181008), con sede in Rovereto (TN), alla Piazza Manifattura n. 1, in persona dell'amministratore delegato pro temporedott.
Stefano Lagna, rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, da gli A vv.ti Giuseppe Russo Corvace (C.F.:RSS GPP 50D13 L049X; PEC : russoconace@certvirtax.it), Marco Emma (C.F.:MME MRC77C11 G273M ; PEC: emma@cert.virtar.it) e Laura Trimarchi (C.F.:TRM LRA 74060 H501T; PEC: trimarchi@certvirtaxit), edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Consulta n. 1/B(fax: 06/3244940) ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 6006 /1 7/ 20 1 8 emessa d a l la C TR del Lazio in data 17/09/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.
Andrea Penta. Rilevato che 1. La TERNA –Rete Elettrica Nazionale s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso un avviso con il quale erano stati riqualificati, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, due atti stipulati in termini di concessione dei diritti reali di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali.
2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che, nella specie, le parti, nell’affittare il terreno, avevano voluto escludere che si venisse a costituire un diritto di superficie.
3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR Lazio rigettava il gravame, affermando che, essendo la costruzione dell’impianto fotovoltaico a carico e in proprietà della conduttrice, era conseguenziale che della manutenzione dello stesso, sia ordinaria che straordinaria, se ne occupasse la medesima, che il canone doveva essere pagato per tutta la durata del contratto periodicamente, che la concessione ad aedificandum poteva assumere le caratteristiche di un diritto personale di natura obbligatoria e che la concessione di un diritto di superficie alla conduttrice avrebbe determinato un vincolo incompatibile con il pubblico interesse al quale il terreno era destinato.
4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e la Rete rinnovabile s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”.
2. Con nota del 3 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare ilricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse delle società resistenti, rilasciata in calce. Lacontroricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscrittianche dai rispettivi difensori. La rinuncia è rituale, ilche determina l'estinzione del processo. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Co