Italian Court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of standing interest under new 2021 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible without remittal, ordering the full payment of litigation costs. The applicant argued for the revocation of tax notices based on procedural defects and a lack of correspondence between the request and the ruling. The court ruled that the specific provision granting immediate standing interest applies retroactively to pending cases, yet the applicant failed to demonstrate this requisite interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 360, cod. proc. civ.: The provision granting standing interest applies to pending proceedings, but the appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate the requisite interest to act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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nte ORDINANZA sul ricorso 32631-2018proposto da: BALLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MONICA BATTAGLIA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MANUELA LINARESgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente– contro RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIANCARLO GRECO giusta procura allegata al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificatagiancarlogreco@pecavvpa.it Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - ESTRATTO DI RUOLO CARTELLE ESATTORIALI Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere - Dott.ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC Dott. ANDREA PENTA - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1668/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA,depositata il 17 / 4 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Salvatore Ballo propon e ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Siciliaaveva accolto l’appello d ell’ Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 1034/2014 della Commissione tributaria provinciale di Trapaniin accoglimentodel ricorso proposto dal contribuente avverso estratti di ruoloe cartelle di pagamento ad essi sottese;
Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia S.p.A. resistono con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., mancanza di motivazione n ella sentenza impugnata circa la «omessa proposizione della querela di falso» riguardo lerelate di notifica delle cartelle esattoriali , e d errata applicazione delle norme relative alla notifica degli atti tributari; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., omessa pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di disconoscimentodella conformità agli originali delle copie delle relate di notifica prodotte dalla Concessionaria; 1.2. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per essersi la Commissione tributaria regionale pronunciata sulla nullità delle notifiche, nonostante l’omesso gravame sul punto da parte dell’ente creditore e della Concessionaria; 1.4.con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ.,violazione degli artt.
D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e 54 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare la tardività dell’appello incidentaledella Concessionaria; 2.1. versandosi in tema di impugnativa di cartelledi pagamento della cui esistenza il ricorrente assume essere venut o a conoscenza in conseguenza di estratti di ruolo rilasciat i su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità dell’opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215); 2.2. detta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato «non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e così formulato:
«L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione neisoli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici dicui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; 2.3. sulla corretta esegesi di questa norma sonointervenute le Sezioni Unite di questa Corte, c on la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, enunciando il seguente principio di diritto:
«In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata»; 2.4. i principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi:- l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; - l’interesse ad agire costituisce una condizione del l’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione;-la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse adagire; 2.5. su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»; 2.6. nel caso in esame, parte ricorrente, originarioopponente, non ha allegato un interesse di tal fatta; 2.7. a tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta;3. stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’atto introduttivo è opportuno compensare integralmente le spese di lite
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella