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Ordinanza — n. 33433/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to formal withdrawal of the cassation request by the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33433/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because the Agency of Revenue formally withdrew its cassation request. The tax authority had previously challenged a lower court decision regarding the classification of a land lease as a surface right concession for a solar plant. The court ruled that the withdrawal extinguished the proceedings entirely, resulting in the complete compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A formal withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, and the special additional contribution for the losing party does not apply to withdrawn appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax cassation litigation costs additional contribution formal withdrawal tax classification costituzione di un diritto reale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27782/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RETE RINNOVABILE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA, 57, presso lo studio dell’avvocato TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 1048/2018 depositata il 20/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Rete Rinnovabile s.r.l. (“affittuaria”)contro l'avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dalla società, definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“concedente”) e destinato alla costruzione, da parte Rete Rinnovabile, di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.

La società contribuente ha depositato controricorso e memoria. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTRtrascurato di considera re le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.

Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto della parte controricorrente (v. documentazione in atti). Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le