Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinct and orders cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, the Revenue Agency, had argued that the lower court incorrectly classified a land lease as a surface right concession and failed to detect anomalies in the contract. Since the opposing party accepted the withdrawal, the court ruled that the process must end and ordered full cost compensation between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal withdrawn by the appellant results in the extinction of the proceedings, and the special additional contribution for the losing party does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27490/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RETE RINNOVABILE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M), TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n. 1018/2018 depositata il 20/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricors o propost o da Rete Rinnovabile s.r.l. (“affittuaria”)contro l'avviso con il quale erano state liquidat e le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dalla società, definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“concedente”) e destinato alla costruzione, da parte Rete Rinnovabile, di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.
La società contribuente ha depositato controricorsoe memoria. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione agli artt. 360, comma I , n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 20 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, per avere erroneamente la CTR qualificato l'atto negoziale de quocome contratto di affitto/locazione invece che come contratto di concessione del diritto reale di superficie. Con il secondo motivo di ricorso lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ.,per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione.
Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto dellaparte controricorrente (v. documentazione in atti). Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate