Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court's dismissal of VAT assessment due to flawed delegation analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that had dismissed a VAT assessment. The lower court had invalidated the assessment because it found insufficient proof of the official's delegation to sign the document. The court ruled that the lower court incorrectly interpreted the service orders, failing to see that the official's authority was absorbed by a later order granting her specific signing powers for the disputed amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 DPR 600/1973; Art. 1362 ss. c.c.: When service orders regarding administrative delegation are read coordinately, a later order absorbing previous delegations must be interpreted to include the specific scope of authority granted to the official, preventing the annulment of an act if the official falls within the limits of the absorbed delegation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29340‒2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente – contro FERCOLORs.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 3280 / 23 /201 8 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 10/04/2018; Oggetto: Tributi– delega di firma udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2023dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2011 emesso dall’Agenzia delle entratenei confronti della Fercolor s.r.l., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania accoglieva l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non provata dall’amministrazione finanziaria la delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo avendo omesso di depositare l’ordine di servizio n. 17/2012 cui faceva riferimento la disposizione di servizio n. 39/2015, prodotta in giudizio unitamente ad altra avente n. 13/2015.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui non replica la società regolarmente intimata. Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, 24, comma 2, del Regolamento dell’Amministrazione e 97 Cost.1.1. Sostiene la ricorrente che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da soggetto legittimamente delegato e che la CTR aveva travisato il contenuto dei documenti prodotti in giudizio dai quali emergeva che l’atto impositivo era stato sottoscritto dal Capo dell’Ufficio, tale dovendosi considerare la dott.ssa Paolo Scotto di Santolo, dirigente di ruolo dell’Agenzia delle entrate e capo dell’Ufficio IMLA (imprese e lavoratori autonomi) della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate di Napoli.2.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. 2.1. Sostiene la ricorrente chela CTR aveva malamente interpretato il contenuto degli ordini di servizio prodotti in giudizio (n. 39/2015 e n. 13/2015), essendosi limitata a considerare isolatamente l’affermazione contenuta nel provvedimento n. 39/2015 che «[…] le medesime deleghe», conferite ad altri funzionari (dott.ssa Merone e dott.
Petito), «sono assorbite nell’ambito di quelle già disposte con provvedimento n. 17/2012», ma «ove l’attività interpretativa non si fosse limitata alla successione delle parole ma fosse stata estesa al complesso degli atti esibiti, si sarebbe dovuto concludere che il mancato deposito della disposizione di servizio n. 17/2012 non arrecava alcuna utilità al fine della corretta individuazione dei contenuti e dei limiti di attribuzione alla dott.ssa Paolo Scotto di Santolo, in quanto tali elementi erano ricavabili, invece, dalla disposizione di servizio n. 13/2015» (ricorso, pag. 26).
3. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, 21-septies della legge n. 241 del 1990, 24 , comma 2, del Regolamento dell’Amministrazione e 97 Cost., per avere la CTR annullato l’atto impositivo per difetto di prova di una valida delega conferita al funzionario che aveva sottoscritto l’atto nonostante lo stesso fosse chiaramente riferibile all’Ufficio da cui promanava.
4. Il secondo motivo è fondato con assorbimento degli altri. 4.1. Dalla lettura coordinata delle disposizioni di servizio n. 39/2015 e 13/2015, prodotte in giudizio, emerge con tutta evidenza che a seguito della revoca delle deleghe conferite alla dott.ssa Carla Merone e al dott. Maurizio Petito con la disposizione n. 13/2015, le stesse venivano assorbite a quelle già conferite aldott. Tommaso Flagiello e alla dott.ssa Paolo Scotto di Santolo. In particolare, le deleghe conferite al dott. Flagiello, quale «funzionario delegato alla firma per l’Area IMLA» con la disposizione sopra richiamata, venivano attribuite «alla dott.ssa Paolo Scotto di Santolo, quale Capo Area IMLA», in aggiunta (così dovendosi interpretare la parola «assorbite» utilizzata nella disposizione in esame) a quelle conferite con la disposizione n. 17/2012, sicché al provvedimento n. 13/2015 doveva farsi riferimento per valutare se la dott.ssa Paolo Scotto di Santolo fosse delegata alla firma dell’avviso di accertamento impugnato.
Dallo stesso risulta che la dirigente aveva la delega per sottoscrivere avvisi di accertamento in materia di IVA nei limiti di imposta accertata tra 30.000,01 e 150.000,00 euro, sicché era legittimata a sottoscrive l’atto impositivo impugnato con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato un’imposta evasa pari a 62.592,00 euro.
5. Pertanto, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà ad esaminare le questioni rimaste assorbite nonché alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e r invia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spes