Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33420/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notice, upholding lower court's admissibility of evidence and procedural validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33420/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Antonio Vittucci's appeal against a regional tax commission decision that upheld a tax authority's collection notice. The appellant argued the tax collection company lacked valid representation authority, while the court found the company had proper special power of attorney from a regional director. The court ruled that the lower court correctly allowed documentary evidence from a contumacious party and dismissed the procedural defects alleged by the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 42 D.P.R. 600/1973; In tax proceedings, a special power of attorney issued by a regional director validly authorizes representation, and documentary evidence may be produced in appeal even if the party was absent in first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection notice special power of attorney contumacious party evidence procedural admissibility tax appeal procedure iscrizione di un'ipoteca legale procedura di registrazione produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first comma, n. 3 and n. 4 of the Code of Civil Procedure
Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate resistono con controricorso, la Regione Lazio è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 42 of D.P.R. 29/9/1973, n. 600
civ.e dell’art. 42 d.P.R.
Art. 57 of D.Lgs 546/1992
Art. 58, comma 2, of D.Lgs n. 546 of 1992
invero, nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs.
art. 86 cod. proc. civ
nte ORDINANZA sul ricorso 32455-2018proposto da: VITTUCCI ANTONIO, che sirappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 17921 of 23/06/2021
Cass. n. 29568 of 16/11/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 32455-2018proposto da: VITTUCCI ANTONIO, che sirappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliato in Roma, presso il proprio studio -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - CARTELLE ESATTORIALI COMUNICAZIONE ISCRIZIONE IPOTECARIA Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere - Dott.ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC Dott. ANDREA PENTA - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lerappresenta e difende ope legis -controricorrenti- e REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2131/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO,depositata il 4 / 4 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Antonio Vittucci propon e ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Agenzia delle entrate riscossioneavverso la sentenza n. 4917/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto da l contribuente avverso «comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria»e cartelle esattoriali ad esse sottese;

Agenzia delle entrate riscossione ed Agenzia delle entrate resistono con controricorso, la Regione Lazio è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3e n. 4 cod. proc. civ., violazione degli art t . 82 e 83 cod. proc. civ.e dell’art. 42 d.P.R. 29/9/1973, n. 600 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamenteomesso di rilevare l’inammissibilità della costituzione in giudizio della Concessionaria Equitalia «costituita con un atto privo del regolare mandato alle liti per assenza del potere di rappresentanzanella persona del Sig.

Luigi Murino ... in luogo e vece del Direttore Regionale del Lazio», lamentando la mancanza di valida sottoscrizione del legittimo delegato ex art. 42 cit., ovvero la mancanza della sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; 1.2. la doglianza va disattesa; 1.3. è assorbente il rilievo che, sulla base di quanto riportato nel ricorso in appello (ritualmente trascritto in parte qua dall’odierna parte controricorrente),la procura alle liti risulta essere stata conferita, in grado di appello, in rappresentanza diEquitalia Servizi di Riscossione S.p.A., dal «Direttore Regionale Lazio, Dott.

Luigi Murino, giusta procura speciale Notaio Marco De Luca di Roma rilasciata il 27/5/2016, Rep. 41.921/23.719»; 1.4. nel caso in esame, quindi, la procura per la proposizione del ricorso di appello da parte della società Equitalia fu rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile, e non quale delegato ex art. 42 d.P.R. 29/9/1973, n. 600; 1.5. l’odierno ricorrente non ha in alcun modo lamentato la mancata produzione, nel grado di appello, dell’atto notarile di cui erano stati indicati gli estremi nell’atto di gravame, né il Giudice d’appelloha rilevato d'ufficio la mancata produzione dell'atto abilitante; 1.6. ne consegue che il mandato alle liti risultaessere stato rilasciato da persona che aveva fornito la prova della propria legitimatio ad processum; 2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione degli artt. 57 Dlgs 546/1992, in relazione all’art. 360 c. 1 n.4 e 5 c.p.c.» per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato erroneamente ammissibile la produzione documentale dell’appellante, rimasta contumace in primo grado; 2.2.la doglianza va parimenti disattesa; 2.3. invero, nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace(cfr.

Cass. 17921 del 23/06/2021 , Cass.n. 29568 del 16/11/2018);

3. sulla scorta di quanto sin qui osservato il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in moda