Italian court declares civil process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following a decree issued by the Ministry of Economy. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under Article 1 of Law No. 197/2022 automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the litigation ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, c.p.c.: The automatic extinction of a civil proceeding upon inclusion in the designated list for tax matters terminates the process by operation of law, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17446/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa dall’Avvocatura Generale Dello Stato. contro IULIANO ROSA, rappresenta e difesa dall’Avv. BONETTI LUIGI unitamente all'Avv D'ANTONIO RAIMONDO avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.681/ 1/ 2022 depositata il 17/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 24/11/2023 Il Presidente