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Ordinanza — n. 33417/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by declaring tax litigation extinguished under new 2022 law settlement provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33417/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished upon the taxpayer's request to utilize the simplified dispute resolution mechanism introduced by Law 197/2022. The taxpayer submitted a settlement request and proof of payment, rendering the substantive arguments regarding audit legality and right to contradiction irrelevant. Consequently, the appeal was dismissed without examination of merits as the procedural extinction took precedence.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197 e segg. della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 198 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: The court declares tax proceedings extinguished upon request and payment under the new settlement law, thereby precluding the application of rules regarding infondatezza declarations.

Parole chiave

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tax litigation extinction Law 197 2022 settlement Cassation procedure dismissal simplified dispute resolution tax audit legality right to contradiction procedural extinction indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: 1.La ricorrente con memoria depositata in data del 9 ottobre 202 3 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio dando atto di aver aderi to alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022
Considerato che: 1.La ricorrente con memoria depositata in data del 9 ottobre 202 3 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio dando atto di aver aderi to alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: 1.La ricorrente con memoria depositata in data del 9 ottobre 202 3 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio dando atto di aver aderi to alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19560 del 2015
Cass. n. 25485 del 2018
19560 del2015; Cass. n. 25485 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29058‒2017R.G. proposto da: G. D. s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Arturo Caiazzo, rappresentatae difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Tullio ELEFANTE , pec , presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Cardinal de Luca, n. 10, è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, p resso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: Tributi– estinzione ex legge n. 197 del 2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 7038 / 17 /201 7 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 02/08/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2023dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP che l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della G. D. s.r.l. con riferimento all’anno d’imposta 2009, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania rigettava l’appello della società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo legittima l’attività di controllo effettuata dai verificatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 212 del 2000 nonché del diritto al contraddittorio di cui all’art. 7 della citata legge.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato adue motivi cui replica l’intimata con controricorso . Considerato che: 1.La ricorrente con memoria depositata in data del 9 ottobre 202 3 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio dando atto di aver aderi to alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando la domanda all’uopo presentata all’Agenzia delle entrate e la quietanza relativa al pagamento della prima rata.

2. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

3. Il comma 19 8 della citata disposizione prevede poi che « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata», come accaduto nel caso di specie, «ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

4. Deve, quindi,disporsi in conformità, dandosi atto che l’estinzione del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorsoproposti dalla parte.

5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del2015; Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo;spese a carico della parte che le ha an