Cassation appeal dismissed due to withdrawal; incidental appeals extinguished by lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the main cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal of the request. Consequently, the incidental appeals filed by the losing parties in the lower courts were also extinguished due to a lack of procedural interest. The Court further ruled that the special contribution for the losing party did not apply because the measure is exceptional and strictly interpreted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the main proceedings and any conditional incidental appeals, while excluding the application of the special contribution for the losing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2489/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro RETE RINNOVABILE SRL, LA TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA -intimati- sul controricorso incidentale proposto da LA TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -ricorrente incidentale- sul controricorso incidentale proposto da RETE RINNOVABILE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n. 4103/2018 depositata il 14/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto i ricorsi(poi riuniti) propost i da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“concedente”) e Rete Rinnovabile s.r.l. (“affittuaria”) contro l'avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dallesocietà, definito come contratto di affitto, relativo ad un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e destinato alla costruzione, da parte Rete Rinnovabile s.r.l., di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.
Entrambe le società contribuenti ha nno depositato controricorso contenente ricorso incidentale. CONSIDERATO CHE Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131 del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto negoziale sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione. Con il motivo di ricorso incidentale la società lamenta, in relazione all'art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 2-bis, d.P.R. n. 131 del 1986, per non avere la CTR rilevato la illegittimità, per mancanza di motivazione, dell’avviso impugnato.
Il ricorso principale è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio. La dichiarazione di estinzione del giudizio, concernente ilricorso per cassazione proposto in viaprincipale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sulricorso incidentale condizionato proposto da ciascuna de ll e contribuent i (partivincitrici nei gradi di merito) . Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto della parte controricorrente (v. documentazione in atti).
Per tuttele parti in causa, stante la sopravvenienza degli eventi processuali qui considerati, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo riguardo al ricorso principale ed assorbiti i ricors i incidental i , nonché integ