Italian court dismisses appeal against tax authority for procedural nullity due to missing prior notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by a tourism company against a regional tax commission's decision. The company argued that the tax authority's notices were invalid because the underlying tax assessment notices had not been properly served. The court ruled that while the company could challenge the lack of service, the lower court failed to verify this specific procedural defect before declaring the subsequent notices null.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992; Art. 113, cod. proc. civ.: The court must verify whether the taxpayer chose to challenge only the consequent act or cumulatively the presupposed act; if the former, the judge examines only the lack of notification of the consequent act to declare its nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso 7264-2018proposto da: GESTIONI E COSTRUZIONI TURISTICHE E AGRICOLE S.r.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA MAZZA , che la rappresenta e difendegiusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata – Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - AVVISO DI INTIMAZIONE Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere - Dott.ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC Dott.
ANDREA PENTA - Consigliere - Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - avverso la sentenza n. 2449/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA,depositata il 2 9 / 8 /20 17 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Gestioni e Costruzioni Turistiche e Agricole S.r.L. propon e ricorso, affidato atremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva accolto l’appellodi Equitalia Sud S.p.A. (attuale Agenzia delle entrate riscossione) avverso la sentenza n. 444/2013della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro in accoglimento del ricorso proposto avverso avvis i di intimazione; la Concessionaria è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo , secondo e terzo motivo l a ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione di norme di diritto (artt. 19, comma 3,e 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 113 cod. proc. civ.) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso le intimazioni di pagamento, notificate alla contribuente,per mancata impugnazione congiunta dei suddetti atti e di quelli presupposti, che si assumevano non notificati; 1.2. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate; 1.3. come già affermato da questa Corte (cfr.
Cass. n. 1144 del 18/01/2018; Sez. Un. n. 5791 del 04/03/2008, Sez. U n. 16412 del 25/07/2007) in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, e poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa; 1.4. se il contribuente abbia fatto valere, dunque, il vizio della procedura consistito nell'omessa notifica dell'atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all'istruttoria processuale), per questo solo vizio l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato; 1.5. applicando i suesposti principi al caso di specie , avendo la contribuente impugnato gli avvisi di intimazione deducendone la nullità per la mancata (rituale) notifica delle cartelle esattoriali, il Giudice adito dovrà pertantoverificare l'effettivo difetto di notifica dell'atto presupposto al fine di dichiarare, se la verifica abbia esito positivo, la nullità dell'atto consequenziale;
2. il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederàanche in ordine alle spese della presente fase del giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remot