Ordinanza — n. 33396/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26329/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33396/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 26329/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26329/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONSULTA, 1B, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE (RSSGPP50D13L049X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIMARCHI LAURA (TRMLRA74D60H501T), EMMA MARCO (MMEMRC77C11G273M) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
ROMA n. 520/2019 depositata il 07/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello erariale e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l'avviso con il quale erano state liquidate le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all'atto stipulato dalla società con Rete Rinnovabile s.r.l. (“affittuaria”), definito come contratto di affitto, relativoad un terreno di proprietà di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (“concedente”) e destinato alla costruzione, da parte Rete Rinnovabile, di un impianto fotovoltaico, riqualificato dall'Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie.
La società contribuente ha depositato controricorsoe memoria. CONSIDERATO CHE Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione agli artt. 360, comma I, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n.131del 1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., per avere erroneamente la CTR non considerato le consistenti anomalie riscontrabili nell’atto sottoposto a tassazione rispetto alla causa tipica del contratto di affitto/locazione. Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate, stante l’adesione sul punto dellaparte controricorrente (v. documentazione in atti). Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici -del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo ed integralmente compensate le